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Con il termine “Superbonus” ci si riferisce al potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica “Ecobonus”, per la messa in sicurezza sismica “Sismabonus”, per l’istallazione di impianti fotovoltaici “Bonus Edilizia”.

In particolare, il potenziamento è avvenuto attraverso l’innalzamento sino al 110% delle percentuali di detrazione già previste, al ricorrere di alcune condizioni e solo per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 (solo per gli IACP e per gli Enti aventi le medesime finalità, e limitatamente all’Ecobonus, il potenziamento al 110% opera per le spese sostenute sino al 30 giugno 2022).

Tale incremento è stato introdotto dal cd. Decreto Rilancio (DL 34/2020) emanato dal Governo a sostegno dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus e la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata dal Parlamento. Quando si parla di potenziamento delle detrazioni esistenti, ci si riferisce anche all’ampliamento, sempre introdotto dal cd. Decreto Rilancio, delle possibilità di fruizione delle detrazioni attraverso un rafforzamento degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura.
I Bonus potenziati al 110% vengono riconosciuti solo a:
  • i condomini
  • le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%)
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (anche per le spese dal 1.1.2022 al 30.6.22 in caso di Ecobonus)
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale)
  • associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
  • Sono esclusi gli immobili posseduti da imprese, che possono contare sulle percentuali “ordinarie” dell’Ecobonus e Sismabonus.

In linea generale no, fatta salva l’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali e relativamente ai lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi.

Con questa precisazione, vanno considerate le recenti precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate. Con questo documento, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha, finalmente, ammesso la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:
  • gli immobili “merce” delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
  • gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari

I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:

Ai fini dell’Ecobonus al 110% (non anche per il Sismabonus potenziato), vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici).

  • parti comuni di edificio
  • singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
  • edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Ai fini dell’Ecobonus al 110% (non anche per il Sismabonus potenziato), vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici).

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

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